Art. 18

Classificazione degli stati del sistema

In vigore dal 2 ago 2017
Classificazione degli stati del sistema 1.   Il sistema di trasmissione si trova nello stato normale se sono soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito: a) la tensione e i flussi di potenza sono entro i limiti di sicurezza operativa definiti conformemente all'; b) la frequenza soddisfa i seguenti criteri: i) la deviazione della frequenza del sistema in regime stazionario è compresa nell'intervallo di frequenza standard; o ii) il valore assoluto della deviazione della frequenza del sistema in regime stazionario non è superiore alla deviazione massima della frequenza in regime stazionario e i limiti di frequenza del sistema stabiliti per lo stato di allerta non sono raggiunti; c) le riserve di potenza attiva e reattiva sono sufficienti per resistere alle contingenze previste nella lista delle contingenze definita conformemente all' senza violare i limiti di sicurezza operativa; d) la gestione dell'area di controllo del TSO si trova e resterà entro i limiti di sicurezza operativa anche dopo l'attivazione di contromisure a seguito del verificarsi di una contingenza prevista nella lista delle contingenze definita conformemente all'; 2.   Il sistema di trasmissione si trova nello stato di allerta se: a) la tensione e i flussi di potenza sono entro i limiti di sicurezza operativa definiti conformemente all'; e b) la capacità di riserva del TSO è ridotta di oltre il 20 % per più di 30 minuti e non è possibile compensare tale riduzione nella gestione del sistema in tempo reale; o c) la frequenza soddisfa i seguenti criteri: i) il valore assoluto della deviazione della frequenza del sistema in regime stazionario non è superiore alla deviazione massima della frequenza in regime stazionario; e ii) il valore assoluto della deviazione della frequenza del sistema in regime stazionario è stato costantemente superiore al 50 % della deviazione massima della frequenza in regime stazionario per un periodo di tempo superiore al tempo di attivazione dello stato di allerta oppure è stato costantemente superiore all'intervallo di frequenza standard per un periodo di tempo superiore al tempo di ripristino della frequenza; o d) almeno una delle contingenze previste nella lista delle contingenze definita conformemente all' comporta una violazione dei limiti di sicurezza operativa del TSO, anche in seguito all'attivazione delle contromisure. 3.   Il sistema di trasmissione si trova nello stato di emergenza se è soddisfatta almeno una delle condizioni elencate di seguito: a) si è verificata almeno una violazione dei limiti di sicurezza operativa del TSO definiti conformemente all'; b) la frequenza non soddisfa i criteri relativi allo stato normale e allo stato di allerta di cui ai paragrafi 1 e 2; c) è stata attivata almeno una delle misure contemplate dal piano di difesa del sistema del TSO; d) si è verificato un guasto nel funzionamento degli strumenti, dei mezzi e delle attrezzature di cui all', paragrafo 1, che ne ha causato l'indisponibilità per oltre 30 minuti. 4.   Il sistema di trasmissione si trova nello stato di blackout se è soddisfatta almeno una delle condizioni elencate di seguito: a) perdita di oltre il 50 % del carico nell'area di controllo del TSO; b) assenza totale di tensione per almeno tre minuti nell'area di controllo del TSO, con conseguente attivazione dei piani di ripristino. I TSO di un'area sincrona GB e IE/NI possono elaborare una proposta che specifica il livello di perdita di carico in cui si trova il sistema di trasmissione nello stato di blackout; i TSO delle aree sincrone GB e IE/NI comunicano tale situazione all'ENTSO-E. 5.   Il sistema di trasmissione si trova nello stato di ripristino quando un TSO in stato di emergenza o di blackout ha iniziato ad attivare le misure contemplate dal piano di ripristino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Classificazione degli stati del sistema (Art. 18 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo