Art. 17

Relazione annuale sulla valutazione del coordinamento regionale

In vigore dal 2 ago 2017
Relazione annuale sulla valutazione del coordinamento regionale 1.   Entro il 30 settembre l'ENTSO-E pubblica una relazione annuale sulla valutazione del coordinamento regionale sulla base delle relazioni annuali sulla valutazione del coordinamento regionale fornite dai coordinatori regionali della sicurezza conformemente al paragrafo 2, valuta eventuali problemi di interoperabilità e propone modifiche volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza del coordinamento operativo del sistema. 2.   Entro il 1o marzo ciascun coordinatore regionale della sicurezza redige e trasmette all'ENTSO-E una relazione annuale contenente le seguenti informazioni sui compiti da esso svolti: a) il numero di eventi, la durata media e le ragioni del mancato svolgimento delle funzioni; b) le statistiche relative alle violazioni, ivi inclusi la durata, il luogo e il numero di volte in cui si sono verificate, nonché le contromisure associate attivate e il loro eventuale costo; c) il numero di volte in cui i TSO si sono rifiutati di mettere in atto le contromisure raccomandate dal coordinatore regionale della sicurezza e le ragioni di tale rifiuto; d) il numero di incompatibilità relative alle indisponibilità individuate conformemente all'; e e) una descrizione dei casi in cui è stata riscontrata una carenza in termini di adeguatezza regionale e una descrizione delle azioni di attenuazione intraprese. 3.   I dati trasmessi all'ENTSO-E dai coordinatori regionali della sicurezza riguardano l'anno precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazione annuale sulla valutazione del coordinamento regionale (Art. 17 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo