Art. 80
Coordinamento regionale dell'indisponibilità
In vigore dal 2 ago 2017
Coordinamento regionale dell'indisponibilità
1. Le regioni di coordinamento delle indisponibilità nelle quali i TSO effettuano il coordinamento delle indisponibilità devono corrispondere almeno alle regioni di calcolo della capacità.
2. I TSO di due o più regioni di coordinamento delle indisponibilità possono decidere di fonderle in un'unica regione di coordinamento delle indisponibilità. In tal caso indicano il coordinatore della sicurezza regionale che svolge i compiti di cui all', paragrafo 3.
3. Il TSO fornisce al coordinatore regionale della sicurezza le informazioni necessarie a individuare e risolvere eventuali incompatibilità di pianificazione regionale delle indisponibilità, tra cui almeno:
a)
i piani di disponibilità dei propri asset rilevanti interni, conservati sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E;
b)
i piani di disponibilità più recenti per tutti gli asset non rilevanti della propria area di controllo, che sono:
i)
in grado di influenzare i risultati dell'analisi delle incompatibilità nella pianificazione delle indisponibilità;
ii)
inclusi nei modelli individuali di rete utilizzati per la valutazione delle incompatibilità relative alle indisponibilità;
c)
gli scenari in cui sono state studiate le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità utilizzati per creare i corrispondenti modelli comuni di rete ricavati dai modelli comuni per i diversi orizzonti temporali stabiliti conformemente all' e all'.
4. Il coordinatore regionale della sicurezza esegue l'analisi regionale della sicurezza operativa sulla base delle informazioni fornite dai pertinenti TSO, al fine di individuare eventuali incompatibilità nella pianificazione delle indisponibilità. Fornisce ai TSO della regione di coordinamento delle indisponibilità un elenco delle incompatibilità rilevate nella pianificazione delle indisponibilità e le soluzioni che propone per risolverle.
5. Nell'adempiere ai propri obblighi di cui al paragrafo 4, il coordinatore regionale della sicurezza coordina le proprie analisi con altri coordinatori regionali della sicurezza.
6. Nell'adempiere ai propri obblighi di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 4, lettera b), i TSO tengono conto dei risultati della valutazione forniti dal coordinatore regionale della sicurezza conformemente ai paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
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