Art. 82
Obiettivo del coordinamento delle indisponibilità
In vigore dal 2 ago 2017
Obiettivo del coordinamento delle indisponibilità
Il TSO, con il sostegno del coordinatore regionale della sicurezza per le situazioni specificate nel presente regolamento, coordina l'indisponibilità nel rispetto dei principi del presente titolo, al fine di monitorare lo stato di disponibilità degli asset rilevanti e coordina i piani di disponibilità per garantire la sicurezza operativa del sistema di trasmissione.
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