Art. 81

Valutazione dell'adeguatezza regionale

In vigore dal 2 ago 2017
Valutazione dell'adeguatezza regionale 1.   Il coordinatore regionale della sicurezza esegue valutazioni dell'adeguatezza regionale almeno per l'orizzonte settimanale. 2.   Il TSO fornisce al coordinatore regionale della sicurezza le informazioni necessarie a svolgere le valutazioni dell'adeguatezza regionale di cui al paragrafo 1, tra cui: a) il carico totale previsto e le risorse disponibili della gestione della domanda; b) la disponibilità di gruppi di generazione; e c) i limiti della sicurezza operativa. 3.   Il coordinatore regionale della sicurezza esegue valutazioni dell'adeguatezza sulla base delle informazioni fornite dai pertinenti TSO al fine di individuare le situazioni in cui si prevede una carenza di adeguatezza nelle aree di controllo o a livello regionale, tenendo conto degli eventuali scambi transfrontalieri e dei limiti di sicurezza operativa. Comunica i risultati e le azioni che propone per ridurre i rischi ai TSO della regione di calcolo della capacità. Tali azioni comprendono proposte di contromisure che consentano l'aumento degli scambi transfrontalieri. 4.   Nell'eseguire la valutazione dell'adeguatezza, ciascun coordinatore regionale della sicurezza si coordina con gli altri coordinatori della sicurezza regionale.
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Valutazione dell'adeguatezza regionale (Art. 81 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo