Art. 82 · Obiettivo del coordinamento delle indisponibilità

Art. 82

Obiettivo del coordinamento delle indisponibilità

In vigore dal 2 ago 2017
Obiettivo del coordinamento delle indisponibilità Il TSO, con il sostegno del coordinatore regionale della sicurezza per le situazioni specificate nel presente regolamento, coordina l'indisponibilità nel rispetto dei principi del presente titolo, al fine di monitorare lo stato di disponibilità degli asset rilevanti e coordina i piani di disponibilità per garantire la sicurezza operativa del sistema di trasmissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-82