Art. 67

Modelli comuni di rete sull'orizzonte annuale

In vigore dal 2 ago 2017
Modelli comuni di rete sull'orizzonte annuale 1.   Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO sviluppano congiuntamente una proposta di metodologia per creare modelli comuni di rete sull'orizzonte annuale a partire dai modelli individuali di rete stabiliti conformemente all', paragrafo 1, e per conservarli. La metodologia tiene conto, procedendo ove necessario a un'integrazione, delle condizioni operative della metodologia del modello comune di rete, sviluppata conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222 e all' del regolamento (UE) 2016/1719, per quanto riguarda i seguenti elementi: a) il termine entro cui mettere insieme i modelli individuali di rete sull'orizzonte annuale, fonderli in un modello comune di rete e conservare i modelli individuali e quelli comuni; b) il controllo della qualità dei modelli individuali e comuni di rete da attuare al fine di accertarne la completezza e la coerenza; e c) la correzione e il miglioramento dei modelli individuali e comuni di rete, attraverso l'attuazione almeno dei controlli di qualità di cui alla lettera b). 2.   Ciascun TSO ha il diritto di richiedere a un altro TSO eventuali informazioni sulle modifiche apportate alla topologia di rete o sulle disposizioni operative, come ad esempio i setpoint di protezione o gli schemi di protezione del sistema, gli schemi unifilari e la configurazione di sottostazioni o modelli di rete aggiuntivi rilevanti per fornire una rappresentazione accurata del sistema di trasmissione ai fini dell'analisi della sicurezza operativa.
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Modelli comuni di rete sull'orizzonte annuale (Art. 67 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo