Art. 25

Limiti di sicurezza operativa

In vigore dal 2 ago 2017
Limiti di sicurezza operativa 1.   Il TSO specifica i limiti di sicurezza operativa per ogni elemento del proprio sistema di trasmissione, tenendo conto almeno delle seguenti caratteristiche fisiche: a) i limiti di tensione di cui all'; b) i limiti di corrente di corto circuito di cui all'; e c) i limiti di corrente in termini di portata al limite termico, compresi i sovraccarichi transitori ammissibili. 2.   Nel definire i limiti di sicurezza operativa, il TSO tiene conto delle capacità degli SGU al fine di evitare la loro disconnessione a causa degli intervalli dei valori di tensione e dei limiti di frequenza nello stato normale e nello stato di allerta. 3.   In caso di cambiamenti concernenti uno degli elementi del sistema di trasmissione, il TSO convalida e, se necessario, aggiorna i limiti di sicurezza operativa. 4.   Per ogni interconnettore il TSO concorda con il TSO limitrofo limiti di sicurezza operativa comuni conformemente al paragrafo 1.
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Limiti di sicurezza operativa (Art. 25 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo