Art. 27

Obblighi dei TSO in materia di limiti di tensione

In vigore dal 2 ago 2017
Obblighi dei TSO in materia di limiti di tensione 1.   Conformemente all', il TSO si adopera per fare in modo che, durante lo stato normale, la tensione resti in regime stazionario nei punti di connessione del sistema di trasmissione, entro gli intervalli specificati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato II. 2.   Se, in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/631, il pertinente TSO in Spagna richiede che i gruppi di generazione connessi a una tensione nominale compresa tra 300 e 400 kV restino connessi nell'intervallo di tensione tra 1,05 p.u e 1,0875 p.u. per un periodo illimitato, esso considera tale intervallo di tensione aggiuntivo nell'adempiere all'obbligo imposto dal paragrafo 1. 3.   Il TSO definisce la tensione di base per la notazione del valore p.u. (per unità). 4.   Il TSO si adopera per fare in modo che, durante lo stato normale e dopo il verificarsi di una contingenza, la tensione resti entro intervalli di valori più ampi per periodi di funzionamento limitati, se vi è accordo su tali intervalli di tensione più ampi con i DSO connessi al sistema di trasmissione, i titolari degli impianti di generazione conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/631 o i titolari dei sistemi HVDC conformemente all' del regolamento (UE) 2016/1447. 5.   Il TSO stabilisce, di comune accordo con i DSO connessi al sistema di trasmissione e gli utenti rilevanti della rete connessi al sistema di trasmissione, intervalli di tensione nei punti di connessione al di sotto di 110 kV se tali intervalli sono rilevanti per il mantenimento dei limiti di sicurezza operativa. Il TSO si adopera per fare in modo che, durante lo stato normale e dopo il verificarsi di una contingenza, la tensione resti entro l'intervallo di valori concordato.
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Obblighi dei TSO in materia di limiti di tensione (Art. 27 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo