Art. 137

Limiti di rampa per l'uscita di potenza attiva

In vigore dal 2 ago 2017
Limiti di rampa per l'uscita di potenza attiva 1.   I TSO di due aree sincrone hanno la facoltà di specificare nell'accordo operativo di area sincrona restrizioni per l'uscita di potenza attiva degli interconnettori HVDC tra le aree sincrone in questione al fine di limitarne l'influenza sul rispetto dei parametri-obiettivo della qualità della frequenza di ciascun'area sincrona, determinando una pendenza della rampa massima combinata per tutti gli interconnettori HVDC tra le aree sincrone in questione. 2.   I limiti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla compensazione dello sbilanciamento, all'accoppiamento (coupling) della frequenza e all'attivazione transfrontaliera di FRR e RR con interconnettori HVDC. 3.   I TSO di connessione di un interconnettore HVDC hanno la facoltà di determinare, nell'accordo operativo di blocco LFC, limiti comuni per l'uscita di potenza attiva del medesimo interconnettore HVDC, per limitarne l'influenza sul rispetto del parametro-obiettivo dell'FRCE dei blocchi LFC connessi, concordando durate di rampa e/o pendenze di rampa massime per il medesimo interconnettore HVDC. Detti limiti comuni non si applicano alla compensazione dello sbilanciamento, all'accoppiamento (coupling) della frequenza e all'attivazione transfrontaliera di FRR e RR con interconnettori HVDC. I TSO di un'area sincrona coordinano tali misure all'interno dell'area sincrona. 4.   I TSO di un blocco LFC hanno la facoltà di determinare nell'accordo operativo di blocco LFC le seguenti misure per sostenere il rispetto del parametro-obiettivo dell'FRCE del blocco LFC e per attenuare le deviazioni di frequenza deterministiche, tenendo conto delle restrizioni tecnologiche dei gruppi di generazione e delle unità di consumo: a) obblighi relativi alle durate di rampa e/o pendenze di rampa massime per gruppi di generazione e/o unità di consumo; b) obblighi relativi ai tempi di avviamento di rampa individuali dei gruppi di generazione e/o delle unità di consumo all'interno del blocco LFC; nonché c) coordinamento di rampa fra gruppi di generazione, unità di consumo e consumo di potenza attiva all'interno del blocco LFC.
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Limiti di rampa per l'uscita di potenza attiva (Art. 137 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo