Art. 136

Durata della rampa nell'area sincrona

In vigore dal 2 ago 2017
Durata della rampa nell'area sincrona I TSO di ciascun'area sincrona avente più di un'area LFC specificano nell'accordo operativo di area sincrona una durata comune della rampa dei programmi di scambio netti aggregati tra le aree LFC dell'area sincrona. Il calcolo del programma di controllo dal bilancio netto dell'area in c.a. per il calcolo dell'ACE è eseguito con la durata comune della rampa.
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Durata della rampa nell'area sincrona (Art. 136 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo