Art. 134
Responsabile del monitoraggio del blocco LFC
In vigore dal 2 ago 2017
Responsabile del monitoraggio del blocco LFC
1. I TSO di un blocco LFC designano un TSO del medesimo blocco LFC quale responsabile del monitoraggio del blocco LFC, nell'accordo operativo di blocco LFC.
2. Il responsabile del monitoraggio del blocco LFC raccoglie i dati per la valutazione della qualità della frequenza del blocco LFC conformemente al processo di applicazione dei criteri di cui all'.
3. Ciascun TSO di un'area LFC trasmette al responsabile del monitoraggio del blocco LFC dell'area LFC le misurazioni necessarie per raccogliere i dati per la valutazione della qualità della frequenza del blocco LFC.
4. Il responsabile del monitoraggio del blocco LFC trasmette i dati per la valutazione della qualità della frequenza relativi al blocco LFC e alle sue aree LFC ogni tre mesi ed entro due mesi dal termine del periodo analizzato.
Storico versioni
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