Art. 174

Condivisione di FCR tra aree sincrone

In vigore dal 2 ago 2017
Condivisione di FCR tra aree sincrone 1.   I TSO di un'area sincrona che partecipano a un processo di accoppiamento della frequenza hanno la facoltà di utilizzare detto processo per condividere FCR tra le aree sincrone. 2.   I TSO dell'area sincrona specificano nell'accordo operativo di area sincrona i limiti della condivisione delle FCR, che obbediscono ai seguenti criteri: a) per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, i TSO assicurano che la somma delle FCR fornite nell'area sincrona in provenienza da altre aree sincrone come parte di uno scambio delle FCR copra almeno l'incidente di riferimento; b) per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord, i TSO specificano una metodologia per determinare la quantità minima di capacità di riserva FCR nell'area sincrona. 3.   I TSO delle aree sincrone interessate precisano, nei rispettivi accordi operativi di area sincrona, le condizioni per la condivisione delle FCR tra le medesime aree sincrone.
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Condivisione di FCR tra aree sincrone (Art. 174 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo