Art. 154

Requisiti tecnici minimi delle FCR

In vigore dal 2 ago 2017
Requisiti tecnici minimi delle FCR 1.   Ciascun TSO di connessione delle riserve assicura che le FCR soddisfino le caratteristiche indicate per l'area sincrona rispettiva nella tabella dell'allegato V. 2.   I TSO di un'area sincrona hanno la facoltà di specificare, nell'accordo operativo di area sincrona, proprietà comuni complementari delle FCR necessarie per garantire la sicurezza operativa nell'area sincrona, mediante un insieme di parametri tecnici ed entro gli intervalli di cui all', paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2016/631 e agli del regolamento (UE) 2016/1388. Tali proprietà comuni complementari delle FCR tengono conto della capacità installata, della struttura e delle modalità di consumo e di generazione dell'area sincrona. I TSO applicano, per l'introduzione delle proprietà complementari, un periodo transitorio definito in consultazione con i fornitori di FCR interessati. 3.   Il TSO di connessione delle riserve ha la facoltà di stabilire requisiti complementari per i gruppi di erogazione delle FCR entro gli intervalli di cui all', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/631 e agli del regolamento (UE) 2016/1388 onde garantire la sicurezza dell'esercizio. Tali requisiti complementari si basano su motivi tecnici come la distribuzione geografica dei gruppi di generazione o delle unità di consumo appartenenti a un gruppo di erogazione delle FCR. Il fornitore delle FCR assicura che sia possibile monitorare l'attivazione delle unità di erogazione delle FCR all'interno di un gruppo di erogazione della riserva. 4.   Il TSO di connessione delle riserve ha la facoltà di escludere gruppi di erogazione delle FCR dalla fornitura di FCR, per garantire la sicurezza dell'esercizio. Tale esclusione si basa su motivi tecnici come la distribuzione geografica dei gruppi di generazione o delle unità di consumo appartenenti a un gruppo di erogazione delle FCR. 5.   A ciascuna unità di erogazione delle FCR e a ciascun gruppo di erogazione delle FCR corrisponde un solo TSO di connessione delle riserve. 6.   L'unità di erogazione delle FCR e il gruppo di erogazione delle FCR ottemperano alle proprietà richieste per le FCR nella tabella dell'allegato V e alle eventuali proprietà o requisiti specificati in conformità ai paragrafi 2 e 3 e attivano le FCR convenute mediante un regolatore proporzionale che reagisce a deviazioni di frequenza o, in alternativa, in base a una caratteristica monotona lineare crescente della frequenza/potenza in caso di FCR attivate mediante relé. Essi sono in grado di attivare le FCR entro gli intervalli dei valori di frequenza di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/631. 7.   Ciascun TSO dell'area sincrona dell'Europa centrale assicura che la reazione combinata delle FCR di un'area LFC si conformi ai seguenti requisiti: a) l'attivazione delle FCR non è ritardata artificialmente e inizia al più presto dopo una deviazione di frequenza; b) in caso di deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz, almeno il 50 % dell'intera capacità di FCR è erogata entro e non oltre 15 secondi; c) in caso di deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz, il 100 % dell'intera capacità di FCR è erogata entro e non oltre 30 secondi; d) in caso di deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz, l'attivazione dell'intera capacità di FCR aumenta almeno in modo lineare fra i 15 e i 30 secondi; nonché e) in caso di deviazione di frequenza inferiore a 200 mHz la corrispondente capacità di FCR attivata è almeno proporzionale e ha il medesimo comportamento temporale di cui alle lettere da a) a d). 8.   Ciascun TSO di connessione delle riserve monitora il proprio contributo all'FCP e la propria attivazione delle FCR relativamente all'obbligo di FCR, comprese le unità di erogazione delle FCR e i gruppi di erogazione delle FCR. Ciascun fornitore delle FCR mette a disposizione del TSO di connessione delle riserve, per ciascuna delle sue unità di erogazione delle FCR e ciascuno dei suoi gruppi di erogazione delle FCR, almeno le seguenti informazioni: a) indicazione orodatata dello stato attivo o inattivo delle FCR; b) dati di potenza attiva, orodatati, necessari alla verifica dell'attivazione delle FCR, compresa l'informazione orodatata sulla potenza attiva istantanea; c) statismo del regolatore per i gruppi di generazione dei tipi C e D, secondo la definizione dell' del regolamento (UE) 2016/631, che fungono da unità di erogazione delle FCR, o parametro equivalente per i gruppi di erogazione delle FCR costituiti da gruppi di generazione dei tipi A e/o B, secondo la definizione dell' del regolamento (UE) 2016/631, e/o da unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, secondo la definizione dell' del regolamento (UE) 2016/1388. 9.   Il fornitore delle FCR ha la facoltà di aggregare i rispettivi dati per più di una unità di erogazione delle FCR se la potenza massima delle unità aggregate è inferiore a 1,5 MW ed è possibile effettuare una chiara verifica dell'attivazione delle FCR. 10.   Su richiesta del TSO di connessione delle riserve, il fornitore delle FCR mette a disposizione le informazioni elencate al paragrafo 9 in tempo reale, con una risoluzione temporale di almeno 10 secondi. 11.   Su richiesta del TSO di connessione delle riserve e ove necessario per verificare l'attivazione delle FCR, il fornitore delle FCR mette a disposizione i dati elencati al paragrafo 9 riguardanti le installazioni tecniche che fanno parte della medesima unità di erogazione delle FCR.
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Requisiti tecnici minimi delle FCR (Art. 154 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo