Art. 120

Accordo operativo di area LFC

In vigore dal 2 ago 2017
Accordo operativo di area LFC Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO di ciascuna area LFC istituiscono un accordo operativo di area LFC che comprende almeno: a) la ripartizione delle responsabilità fra i TSO all'interno dell'area LFC in conformità all', paragrafo 8; b) la nomina del TSO responsabile dell'attuazione e della gestione del processo di ripristino della frequenza in conformità all', paragrafo 4.
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Accordo operativo di area LFC (Art. 120 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo