Art. 127
Parametri qualitativi e parametri-obiettivo della frequenza
In vigore dal 2 ago 2017
Parametri qualitativi e parametri-obiettivo della frequenza
1. I parametri qualitativi della frequenza sono:
a)
la frequenza nominale per tutte le aree sincrone;
b)
l'intervallo di frequenza standard per tutte le aree sincrone;
c)
la massima deviazione istantanea di frequenza per tutte le aree sincrone;
d)
la massima deviazione di frequenza in regime stazionario per tutte le aree sincrone;
e)
il tempo di ripristino della frequenza per tutte le aree sincrone;
f)
il tempo di recupero della frequenza per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord;
g)
l'intervallo di recupero della frequenza per le aree sincrone della Gran Bretagna, dell'Irlanda/Irlanda del Nord e dell'Europa settentrionale;
h)
l'intervallo di recupero della frequenza per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord; nonché
i)
il tempo di attivazione dello stato di allerta per tutte le aree sincrone.
2. La frequenza nominale è pari a 50 Hz per tutte le aree sincrone.
3. I valori standard dei parametri qualitativi della frequenza di cui al paragrafo 1 sono indicati nella tabella 1 dell'allegato III.
4. Il parametro-obiettivo della qualità della frequenza è espresso dal numero massimo di minuti di sforamento annuale dall'intervallo di frequenza standard per ciascuna area sincrona e il suo valore standard per ciascuna area sincrona è indicato nella tabella 2 dell'allegato III.
5. I valori dei parametri qualitativi della frequenza di cui alla tabella 1 dell'allegato III e del parametro-obiettivo della qualità della frequenza di cui alla tabella 2 dell'allegato III sono di applicazione a meno che tutti i TSO di un'area sincrona propongano valori diversi a norma dei paragrafi 6, 7 e 8.
6. I TSO delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale hanno la facoltà di proporre, nell'accordo operativo di area sincrona, valori diversi da quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato III per quanto riguarda:
a)
il tempo di attivazione dello stato di allerta;
b)
il numero massimo di minuti di sforamento dell'intervallo di frequenza standard.
7. I TSO delle aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord hanno la facoltà di proporre, nell'accordo operativo di area sincrona, valori diversi da quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato III per quanto riguarda:
a)
il tempo di ripristino della frequenza;
b)
il tempo di attivazione dello stato di allerta; nonché
c)
il numero massimo di minuti di sforamento dall'intervallo di frequenza standard.
8. La proposta di modifica dei valori a norma dei paragrafi 6 e 7 si basa su una valutazione dei valori registrati di frequenza del sistema per un periodo di almeno un anno e sullo sviluppo dell'area sincrona e soddisfa le seguenti condizioni:
a)
la modifica proposta dei parametri qualitativi della frequenza di cui alla tabella 1 dell'allegato III o del parametro-obiettivo della qualità della frequenza di cui alla tabella 2 dell'allegato III tiene conto:
i)
delle dimensioni del sistema, sulla base del consumo e della generazione dell'area sincrona e dell'inerzia dell'area sincrona;
ii)
dell'incidente di riferimento;
iii)
della struttura della rete e/o della tipologia di rete;
iv)
del comportamento del carico e della generazione;
v)
del numero e della risposta dei gruppi di generazione con le modalità Limited Frequency Sensitive Mode — Overfrequency (LFSM-O) e Limited Frequency Sensitive Mode — Underfrequency (LFSM-U) secondo la definizione di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/631;
vi)
del numero e della risposta delle unità di consumo operanti con il controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda o con il controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda secondo la definizione di cui agli del regolamento (UE) 2016/1388; nonché
vii)
delle capacità tecniche dei gruppi di generazione e delle unità di consumo;
b)
i TSO dell'area sincrona svolgono una consultazione pubblica circa l'impatto sulle parti interessate della proposta di modifica dei parametri qualitativi della frequenza di cui alla tabella 1 dell'allegato III o del parametro-obiettivo della qualità della frequenza di cui alla tabella 2 dell'allegato III.
9. I TSO si adoperano per rispettare i valori dei parametri qualitativi della frequenza e del parametro-obiettivo della qualità della frequenza. I TSO verificano il rispetto del parametro-obiettivo della qualità della frequenza almeno una volta all'anno.
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