Art. 126

Accordo di scambio

In vigore dal 2 ago 2017
Accordo di scambio I TSO che partecipano allo stesso scambio di FCR, FRR o RR istituiscono un accordo di scambio che comprende almeno: a) in caso di scambio di FRR o RR all'interno di un'area sincrona, i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve e del TSO che riceve le riserve, a norma dell', paragrafo 3; o b) in caso di scambio delle riserve tra aree sincrone, i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve e del TSO che riceve le riserve a norma dell', paragrafo 4, e le procedure nel caso in cui lo scambio delle riserve tra aree sincrone non avvenga in tempo reale a norma dell', paragrafo 9.
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Accordo di scambio (Art. 126 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo