Art. 126
Accordo di scambio
In vigore dal 2 ago 2017
Accordo di scambio
I TSO che partecipano allo stesso scambio di FCR, FRR o RR istituiscono un accordo di scambio che comprende almeno:
a)
in caso di scambio di FRR o RR all'interno di un'area sincrona, i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve e del TSO che riceve le riserve, a norma dell', paragrafo 3; o
b)
in caso di scambio delle riserve tra aree sincrone, i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve e del TSO che riceve le riserve a norma dell', paragrafo 4, e le procedure nel caso in cui lo scambio delle riserve tra aree sincrone non avvenga in tempo reale a norma dell', paragrafo 9.
Storico versioni
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