Art. 6
Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO
In vigore dal 2 ago 2017
Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO
1. Ciascuna autorità di regolamentazione approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO di cui ai paragrafi 2 e 3. L'entità designata dallo Stato membro approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO di cui al paragrafo 4. L'entità designata è l'autorità di regolamentazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro.
2. Le proposte dei termini e delle condizioni o delle metodologie elencati di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione dell'Unione, in merito alla quale uno Stato membro ha la facoltà di trasmettere la sua opinione all'autorità di regolamentazione interessata:
a)
i requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità essenziali per lo scambio dei dati relativi alla sicurezza operativa di cui all', paragrafo 6;
b)
la metodologia per la creazione dei modelli comuni di rete, conformemente all', paragrafo 1, e all';
c)
la metodologia per l'analisi coordinata della sicurezza operativa in conformità dell';
3. Le proposte dei termini e delle condizioni o delle metodologie elencati di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata, in merito alla quale uno Stato membro ha la facoltà di trasmettere la sua opinione all'autorità di regolamentazione interessata:
a)
la metodologia applicabile a ciascuna area sincrona per la definizione dell'inerzia minima conformemente all', paragrafo 3, lettera b);
b)
le disposizioni comuni applicabili a ciascuna regione di calcolo della capacità per il coordinamento della sicurezza operativa regionale in conformità dell';
c)
la metodologia, almeno a livello di area sincrona, per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità conformemente all';
d)
le metodologie, le condizioni e i valori contemplati negli accordi operativi di area sincrona di cui all' e concernenti:
i)
i parametri qualitativi della frequenza e il parametro-obiettivo della qualità della frequenza conformemente all';
ii)
le norme di dimensionamento delle FCR, conformemente all';
iii)
le proprietà aggiuntive delle FCR, conformemente all', paragrafo 2;
iv)
per le aree sincrone GB e IE/NI, le misure volte ad assicurare la ricostituzione dei serbatoi di energia conformemente all', paragrafo 6, lettera b);
v)
per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, il periodo di attivazione minimo che i fornitori di riserve FCR devono assicurare conformemente all', paragrafo 10;
vi)
per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, le ipotesi e la metodologia per un'analisi costi-benefici conformemente all', paragrafo 11;
vii)
per le aree sincrone diverse dall'area CE e, ove opportuno, i limiti applicabili allo scambio di FCR tra i TSO conformemente all', paragrafo 2;
viii)
per le aree sincrone GB e IE/NI, la metodologia per determinare la fornitura minima di capacità di riserva FCR tra aree sincrone, definita in conformità dell', paragrafo 2, lettera b);
ix)
i limiti relativi al volume degli scambi di FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell', paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell', paragrafo 1;
x)
i limiti relativi al volume degli scambi di RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell', paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell', paragrafo 1;
e)
le metodologie e le condizioni contemplate negli accordi operativi di blocco LFC di cui all' e concernenti:
i)
i limiti di rampa per la produzione di potenza attiva di cui all', paragrafi 3 e 4;
ii)
le azioni di coordinamento volte a ridurre l'FRCE, definite all', paragrafo 14;
iii)
le misure volte a ridurre l'FRCE attraverso l'imposizione di modifiche alla produzione o al consumo di potenza attiva dei gruppi di generazione e delle unità di consumo, conformemente all', paragrafo 16;
iv)
le norme di dimensionamento delle FRR di cui all', paragrafo 1;
f)
le misure di attenuazione per l'area sincrona o il blocco LFC di cui all';
g)
la proposta comune per area sincrona per la determinazione dei blocchi LFC di cui all', paragrafo 2.
4. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro, i termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito sono subordinati all'approvazione dell'entità designata dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1:
a)
per le aree sincrone GB e IE/NI, la proposta di ciascun TSO che specifica il livello di perdita di carico del sistema di trasmissione nello stato di blackout;
b)
la portata dello scambio di dati con i DSO e gli utenti rilevanti della rete di cui all', paragrafo 5;
c)
i requisiti aggiuntivi, di cui all', paragrafo 3, per i gruppi di erogazione delle FCR;
d)
l'esclusione dei gruppi di erogazione delle FCR dall'erogazione di FCR in applicazione dell', paragrafo 4;
e)
per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, la proposta concernente il periodo di attivazione minimo provvisorio che i fornitori di riserve FCR devono assicurare, secondo quanto proposto dal TSO, in conformità dell', paragrafo 9;
f)
i requisiti tecnici per le FRR definiti dal TSO di cui all', paragrafo 3;
g)
il rifiuto dell'erogazione di FRR proveniente dai gruppi di erogazione delle FRR, conformemente all', paragrafo 7;
h)
i requisiti tecnici per la connessione delle unità e dei gruppi di erogazione delle RR, definiti dal TSO conformemente all', paragrafo 3; e
i)
il rifiuto dell'erogazione di RR proveniente dai gruppi di erogazione delle RR, in conformità dell', paragrafo 6.
5. Se un pertinente gestore di sistema o TSO è obbligato o autorizzato, a norma del presente regolamento, a specificare o accettare requisiti non soggetti alle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri possono richiedere l'approvazione preventiva di tali requisiti da parte della competente autorità di regolamentazione.
6. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto rispetto agli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di diverse autorità di regolamentazione o di tutte le autorità di regolamentazione sono presentate all'Agenzia contestualmente alla presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle competenti autorità di regolamentazione, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.
7. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede la decisione di più autorità di regolamentazione, queste si consultano e collaborano strettamente al fine di pervenire a un accordo. Se l'Agenzia emette un parere, le competenti autorità di regolamentazione ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione adottano le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati conformemente ai paragrafi 2 e 3 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata.
8. Qualora le autorità di regolamentazione non siano in grado di pervenire a un accordo entro il termine di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.
9. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede la decisione di una singola entità designata, conformemente al paragrafo 4, tale entità prende una decisione entro sei mesi dal ricevimento dei termini e delle condizioni o delle metodologie.
10. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
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