Art. 156

Erogazione delle FCR

In vigore dal 2 ago 2017
Erogazione delle FCR 1.   Ciascun TSO garantisce la disponibilità almeno dei suoi obblighi FCR convenuti fra i TSO della medesima area sincrona, in conformità agli . 2.   I TSO di un'area sincrona determinano, almeno su base annuale, l'entità del fattore K dell'area sincrona, tenendo conto almeno dei seguenti fattori: a) la capacità di riserva FCR divisa per la deviazione di frequenza massima in regime stazionario; b) la capacità regolante della generazione; c) l'auto-capacità regolante del carico, tenendo conto del contributo in conformità agli del regolamento (UE) 2016/1388; d) la risposta in frequenza degli interconnettori HVDC di cui all'; nonché e) l'attivazione LFSM e FSM in conformità agli del regolamento (UE) 2016/631. 3.   I TSO di un'area sincrona costituita da più di un'area LFC determinano, nell'accordo operativo di area sincrona, le quote del fattore K per ciascun'area LFC, sulla base almeno dei seguenti elementi: a) gli obblighi di FCR iniziali; b) la capacità regolante della generazione; c) l'auto-capacità regolante del carico; d) l'accoppiamento (coupling) della frequenza via HVDC tra aree sincrone; e) lo scambio delle FCR. 4.   Il fornitore di FCR garantisce la disponibilità continuativa delle FCR, salvo in caso di indisponibilità forzata di un'unità di erogazione delle FCR durante il periodo di tempo in cui ha l'obbligo di erogare FCR. 5.   Il fornitore di FCR comunica al proprio TSO di connessione delle riserve, il prima possibile, ogni variazione dell'effettiva disponibilità della sua unità di erogazione delle FCR e/o del suo gruppo di erogazione delle FCR, totale o parziale, che sia pertinente ai fini dei risultati della prequalificazione. 6.   Il TSO assicura, o impone ai propri fornitori di FCR di assicurare, che la perdita di un'unità di erogazione delle FCR non comprometta la sicurezza operativa: a) per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, limitando la quota di FCR erogate da ciascuna unità di erogazione al 5 % della capacità di riserva di FCR richiesta per la totalità di ciascuna di tali aree; b) per le aree sincrone della Gran Bretagna, dell'Irlanda/Irlanda del Nord e dell'Europa settentrionale, escludendo dal processo di dimensionamento le FCR erogate dall'unità che definisce l'incidente di riferimento dell'area sincrona; nonché c) sostituendo le FCR resesi indisponibili in seguito a un'indisponibilità forzata o altra indisponibilità di un'unità di erogazione delle FCR o di un gruppo di erogazione delle FCR, non appena tecnicamente possibile e alle condizioni definite dal TSO di connessione delle riserve. 7.   L'unità di erogazione delle FCR o il gruppo di erogazione delle FCR dotato di un serbatoio di energia che non ne limita la capacità di erogazione delle FCR attiva le proprie FCR fino alla cessazione della deviazione di frequenza. Per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord, un'unità di erogazione delle FCR o un gruppo di erogazione delle FCR dotato di un serbatoio di energia che non ne limita la capacità di erogazione delle FCR attiva le proprie FCR fino all'attivazione delle FRR oppure per il periodo specificato nell'accordo operativo di area sincrona. 8.   L'unità di erogazione delle FCR o il gruppo di erogazione delle FCR dotato di un serbatoio di energia che ne limita la capacità di erogazione delle FCR attiva le proprie FCR fino alla cessazione della deviazione di frequenza, a meno che la propria riserva di energia sia esaurita in positivo o in negativo. Per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord, l'unità di erogazione delle FCR o il gruppo di erogazione delle FCR dotato di un serbatoio di energia che ne limita la capacità di erogazione delle FCR attiva le proprie FCR fino all'attivazione delle FRR oppure per il periodo specificato nell'accordo operativo di area sincrona. 9.   Per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, il fornitore delle FCR assicura che le FCR erogate dalle sue unità o gruppi di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia limitati siano costantemente disponibili durante lo stato normale. Per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, all'attivazione dello stato di allerta e per la durata tale stato, il fornitore delle FCR assicura che le sue unità o gruppi di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia limitati siano in grado di attivare integralmente le FCR ininterrottamente per un periodo di tempo da definire a norma dei paragrafi 10 e 11. Qualora non sia stato determinato alcun periodo a norma dei paragrafi 10 e 11, il fornitore delle FCR assicura che le sue unità o gruppi di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia limitati siano in grado di attivare integralmente le FCR ininterrottamente per almeno 15 minuti o, in caso di deviazioni di frequenza di entità minore rispetto a quelle che richiedono l'attivazione integrale delle FCR, per un periodo di tempo equivalente o per un periodo definito da ciascun TSO, ma non superiore a 30 minuti o inferiore a 15 minuti. 10.   Per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, i TSO elaborano una proposta relativa al periodo minimo di attivazione che i fornitori delle FCR devono assicurare. Tale periodo non può essere superiore a 30 minuti o inferiore a 15 minuti. La proposta tiene pienamente conto dei risultati dell'analisi costi-benefici effettuata a norma del paragrafo 11. 11.   Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale propongono le ipotesi e la metodologia per lo svolgimento di un'analisi costi-benefici, al fine di valutare il periodo di tempo in cui le unità o gruppi di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia limitati devono rimanere disponibili durante lo stato d'allerta. Entro 12 mesi dall'approvazione delle ipotesi e della metodologia da parte delle autorità di regolamentazione della regione in questione, i TSO delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale presentano i risultati dell'analisi costi-benefici alle autorità di regolamentazione in causa, proponendo un periodo di tempo non superiore a 30 minuti e non inferiore a 15 minuti. L'analisi costi-benefici prende in considerazione almeno i seguenti elementi: a) esperienze acquisite con diverse definizioni temporali e quote di tecnologie emergenti nei diversi blocchi LFC; b) l'impatto di un determinato periodo di tempo sul costo complessivo delle riserve FCR nell'area sincrona; c) l'impatto di un determinato periodo di tempo sui rischi per la stabilità del sistema, in particolare in seguito a transitori di frequenza prolungati o ripetuti; d) l'impatto sui rischi per la stabilità del sistema e sul costo complessivo delle FCR in caso di aumento del volume totale delle FCR; e) l'impatto dell'evoluzione tecnologica sui costi dei periodi di disponibilità delle FCR erogate dalle corrispondenti unità o gruppi di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia limitati. 12.   Il fornitore delle FCR specifica i limiti dei serbatoi di energia delle sue unità di erogazione delle FCR o gruppi di erogazione delle FCR nel processo di prequalificazione conformemente all'. 13.   Il fornitore delle FCR che si avvale di unità di erogazione delle FCR o di un gruppo di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia tali da limitare la loro capacità di erogazione delle FCR provvede alla ricostituzione dei serbatoi di energia in positivo o in negativo, in base ai seguenti criteri: a) per le aree sincrone di Gran Bretagna e Irlanda/Irlanda del Nord, il fornitore delle FCR utilizza i metodi specificati nell'accordo operativo di area sincrona; b) per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, il fornitore delle FCR provvede alla ricostituzione dei serbatoi di energia quanto prima, entro due ore dal termine dello stato di allerta.
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Erogazione delle FCR (Art. 156 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo