Art. 66

Strategia di esecuzione

In vigore dal 25 apr 2016
Strategia di esecuzione (, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento riesaminano, almeno una volta all'anno, la strategia di esecuzione stabilita conformemente all', paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, nonché i loro dispositivi di esecuzione degli ordini. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante ai sensi dell', paragrafo 7, che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione. L'impresa di investimento valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche all'importanza relativa dei fattori dell'esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori. 2.   Le informazioni sulla strategia di esecuzione sono personalizzate sulla base della classe dello strumento finanziario e del tipo di servizio fornito e includono le informazioni di cui ai paragrafi da 3 a 9. 3.   Le imprese di investimento forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla strategia di esecuzione: a) l'indicazione dell'importanza relativa che l'impresa di investimento assegna, conformemente ai criteri specificati all', paragrafo 1, ai fattori citati all', paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, o della procedura con la quale l'impresa determina l'importanza relativa di tali fattori; b) l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l'impresa fa significativo affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, specificando quali sedi di esecuzione sono impiegate per ciascuna classe di strumenti finanziari, ordini dei clienti al dettaglio, ordini dei clienti professionali e operazioni di finanziamento tramite titoli; c) l'elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione, inclusi fattori qualitativi quali sistemi di compensazione, interruttori di circuito, azioni programmate o qualsiasi altra considerazione pertinente, e l'importanza relativa di ciascun fattore; le informazioni relative ai fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione ai fini dell'esecuzione sono coerenti con i controlli attuati dall'impresa per dimostrare ai clienti, durante il riesame dell'adeguatezza della sua strategia e delle sue disposizioni, di avere ottenuto sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori; d) in che modo i fattori di esecuzione rappresentati da prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori pertinenti sono presi in esame come parte delle misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente; e) laddove applicabile, informazioni sul fatto che l'impresa esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione, sulle conseguenze, per esempio rischio di controparte derivante dall'esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione e, su richiesta del cliente, informazioni supplementari sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione; f) un avviso chiaro ed evidente indicante che le istruzioni specifiche del cliente possono impedire all'impresa di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni; g) una sintesi del processo di selezione delle sedi di esecuzione, delle strategie di esecuzione impiegate, delle procedure e dei processi utilizzati per analizzare la qualità dell'esecuzione ottenuta e il modo in cui l'impresa monitora e verifica che siano stati ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti. Le informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (qualora non costituisce un supporto durevole) purché siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2. 4.   Qualora applichino commissioni diverse a seconda della sede di esecuzione, le imprese di investimento spiegano le differenze in sufficiente dettaglio di modo da consentire al cliente di comprendere i vantaggi e gli svantaggi connessi alla scelta di un'unica sede di esecuzione. 5.   Qualora invitino i clienti a scegliere una sede di esecuzione, le imprese di investimento forniscono informazioni corrette, chiare e non fuorvianti per evitare che il cliente scelga una sede di esecuzione piuttosto di un'altra basandosi unicamente sulla politica in materia di prezzi applicata dall'impresa. 6.   Le imprese di investimento ricevono unicamente pagamenti di terzi conformi all', paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e informano i clienti degli incentivi che potrebbero ricevere dalle sedi di esecuzione. Le informazioni specificano le commissioni addebitate dall'impresa di investimento a tutte le controparti coinvolte nell'operazione e, qualora le commissioni varino in base al cliente, le informazioni ne indicano l'importo massima o la forcella. 7.   Quando addebita le commissioni di un'operazione a più partecipanti, conformemente all', paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione, l'impresa di investimento informa i clienti del valore degli eventuali benefici monetari o non monetari ricevuti. 8.   Quando un cliente presenta a un'impresa di investimento richieste ragionevoli e proporzionate di informazioni sulle politiche o disposizioni applicate e sul modo in cui sono riesaminate, l'impresa di investimento risponde in modo chiaro ed entro un arco temporale ragionevole. 9.   Quando esegue ordini per clienti al dettaglio, l'impresa di investimento fornisce loro un riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali a cui sono soggetti. Il riepilogo fornisce inoltre un collegamento ai più recenti dati sulla qualità dell'esecuzione pubblicati conformemente all', paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE per ogni sede di esecuzione elencata dall'impresa di investimento nella strategia di esecuzione.
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