Art. 64
Criteri riguardanti l'esecuzione delle condizioni migliori
In vigore dal 25 apr 2016
Criteri riguardanti l'esecuzione delle condizioni migliori
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Quando eseguono gli ordini dei clienti le imprese di investimento tengono conto dei seguenti criteri per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE:
a)
le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
b)
le caratteristiche dell'ordine del cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
c)
le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
d)
le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
Ai fini del presente articolo e degli , per «sede di esecuzione» s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.
2. L'impresa di investimento soddisfa l'obbligo di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di adottare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue un ordine o un aspetto specifico di un ordine attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dal cliente per quanto riguarda l'ordine o l'aspetto specifico dell'ordine.
3. Le imprese di investimento non strutturano né applicano le proprie commissioni in un modo che comporti una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra.
4. Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, l'impresa di investimento verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.
Storico versioni
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