Art. 62
Obblighi di comunicazione supplementari riguardo alla gestione del portafoglio o alle operazioni con passività potenziali
In vigore dal 25 apr 2016
Obblighi di comunicazione supplementari riguardo alla gestione del portafoglio o alle operazioni con passività potenziali
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio informano il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
2. Le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
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