Art. 60
Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio
In vigore dal 25 apr 2016
Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio forniscono ai clienti rendiconti periodici, su un supporto durevole, delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto, a meno che tale rendiconto sia fornito da un'altra persona.
2. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 forniscono una rassegna corretta ed equilibrata delle attività svolte e del rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto e includono, laddove pertinente, le seguenti informazioni:
a)
il nome dell'impresa di investimento;
b)
il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente;
c)
il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto nonché il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
d)
l'importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per quanto riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, laddove pertinente, la dichiarazione che, su richiesta, sarà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
e)
un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento per il rendimento (eventualmente) convenuto tra l'impresa di investimento e il cliente;
f)
l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;
g)
informazioni circa gli altri eventi societari che conferiscono diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
h)
per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all', paragrafo 4, lettere da c) a l), laddove pertinenti, a meno che il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, nel qual caso si applica il paragrafo 4 del presente articolo.
3. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 sono forniti a cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi:
a)
quando l'impresa di investimento fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui all', paragrafo 2, e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione;
b)
nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno ogni 12 mesi;
c)
quando l'accordo di gestione del portafoglio tra l'impresa di investimento e il cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno una volta al mese.
La deroga di cui alla lettera b) non è applicabile in relazione alle operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE.
4. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, le imprese di investimento gli forniscono prontamente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione da parte del gestore del portafoglio, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su un supporto durevole.
L'impresa di investimento invia al cliente una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui all', paragrafo 4, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora l'impresa di investimento riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
Il secondo comma non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona.
Storico versioni
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