Art. 59

Obblighi di comunicazione riguardo all'esecuzione di ordini che esulano dalla gestione del portafoglio

In vigore dal 25 apr 2016
Obblighi di comunicazione riguardo all'esecuzione di ordini che esulano dalla gestione del portafoglio (, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento che hanno eseguito per conto di un cliente un ordine che esula dalla gestione del portafoglio provvedono, relativamente a tale ordine, a: a) fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; b) inviare al cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. La lettera b) non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona. Le lettere a) e b) non si applicano quando gli ordini eseguiti per conto dei clienti riguardano obbligazioni che finanziano contratti di prestito ipotecario con detti clienti, nel qual caso la comunicazione sull'operazione e è effettuata contemporaneamente a quella dei termini del prestito ipotecario, ma non oltre un mese dopo l'esecuzione dell'ordine. 2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, le imprese di investimento forniscono al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine. 3.   In caso di ordini per un cliente relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, le imprese di investimento prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettera b), o forniscono al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni elencate al paragrafo 4 riguardo a tali operazioni. 4.   L'avviso di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni elencate qui di seguito, laddove applicabili, e, se pertinente, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di segnalazione adottate conformemente all' del regolamento (UE) n. 600/2014: a) l'identificativo dell'impresa che effettua la comunicazione; b) il nome o altro elemento di designazione del cliente; c) il giorno di negoziazione; d) l'ora di negoziazione; e) la tipologia dell'ordine; f) l'identificativo della sede di esecuzione; g) l'identificativo dello strumento; h) l'indicatore acquisto/vendita; i) la natura dell'ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita; j) il quantitativo; k) il prezzo unitario; l) il corrispettivo totale; m) la somma totale delle commissioni e spese addebitate e, qualora il cliente lo richieda, la relativa scomposizione in singole voci incluso, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita da un'impresa di investimento durante una negoziazione per conto proprio e l'impresa di investimento abbia un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti del cliente; n) il tasso di cambio ottenuto, quando l'operazione comporta una conversione di valuta; o) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto pertinente, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente; p) quando la controparte del cliente è la stessa impresa di investimento o un'entità del suo stesso gruppo o un altro suo cliente, la dichiarazione di questo fatto, a meno che l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che facilita la negoziazione anonima. Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranche, l'impresa di investimento può fornire al cliente informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, l'impresa di investimento informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche. 5.   L'impresa di investimento può fornire al cliente le informazioni di cui al paragrafo 4 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.
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