Art. 58

Accordi con i clienti al dettaglio e professionali

In vigore dal 25 apr 2016
Accordi con i clienti al dettaglio e professionali (, paragrafo 1, e , paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) Le imprese di investimento che prestano a un cliente un servizio di investimento o servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE dopo la data di applicazione del presente regolamento stipulano con il cliente un accordo di base per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati. L'accordo scritto stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali delle parti e include i seguenti elementi: a) una descrizione dei servizi da prestare, e se pertinente della natura e portata della consulenza in materia di investimenti; b) in caso di servizi di gestione del portafoglio, i tipi di strumenti finanziari acquistabili e vendibili e i tipi di operazioni che possono essere effettuate per conto del cliente, nonché gli eventuali strumenti od operazioni vietati; c) una descrizione delle principali caratteristiche di eventuali servizi di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE da fornire, incluso, ove applicabile, il ruolo dell'impresa rispetto agli eventi societari relativi agli strumenti del cliente e i termini in base ai quali le operazioni di finanziamento tramite titoli che interessano titoli del cliente genereranno un rendimento per il cliente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:565:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo