Art. 56

Valutazione dell'adeguatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi

In vigore dal 25 apr 2016
Valutazione dell'adeguatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi (, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Nel valutare se un servizio di investimento di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE sia appropriato per un cliente, le imprese di investimento determinano se questi abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi al prodotto o servizio di investimento offerto o richiesto. Un'impresa di investimento può legittimamente presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale. 2.   Le imprese di investimento mantengono registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi: a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza; b) l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione; c) l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.
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