Art. 55

Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza

In vigore dal 25 apr 2016
Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza (, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite; c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente. 2.   Un'impresa di investimento non scoraggia un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE. 3.   L'impresa di investimento può legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.
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