Art. 55
Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza
In vigore dal 25 apr 2016
Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza
(, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:
a)
i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b)
la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;
c)
il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente.
2. Un'impresa di investimento non scoraggia un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE.
3. L'impresa di investimento può legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.
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