Art. 53
Consulenza in materia di investimenti su base indipendente
In vigore dal 25 apr 2016
Consulenza in materia di investimenti su base indipendente
(, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti su base indipendente definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato conformemente all', paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:
a)
il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dal consulente in materia di investimenti indipendente;
b)
il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;
c)
la quantità degli strumenti finanziari emessi dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami è proporzionata alla quantità totale degli strumenti finanziari considerati;
d)
i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dell'impresa di investimento, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva.
Quando il confronto in questione non è possibile in ragione del modello commerciale o dell'ambito specifico del servizio fornito, l'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti non si presenta come consulente indipendente.
2. L'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente e che si concentra su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispetta i seguenti requisiti:
a)
l'impresa si propone sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;
b)
l'impresa chiede ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;
c)
prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia idonea per il cliente. In caso contrario l'impresa non presta al cliente tale servizio.
3. L'impresa di investimento che offre consulenza in materia di investimenti sia su base indipendente che su base non indipendente ottempera ai seguenti obblighi:
a)
in tempo utile prima della prestazione dei servizi, l'impresa di investimento ha comunicato ai clienti, su un supporto durevole, se la consulenza è su base indipendente o non indipendente conformemente all', paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione;
b)
l'impresa di investimento si è presentata come indipendente in relazione ai servizi per i quali fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente;
c)
l'impresa di investimento ha predisposto adeguati requisiti organizzativi e controlli per assicurare che i due tipi di servizi di consulenza e di consulenti siano chiaramente distinti l'uno dall'altro, di modo che i clienti non rischino di incorrere in confusione circa il tipo di consulenza che ricevono e che sia ottengano il tipo di consulenza adeguato al loro profilo. L'impresa di investimento non consente a una persona fisica di fornire consulenza sia indipendente che non indipendente.
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