Art. 51
Informazioni fornite a norma della direttiva 2009/65/CE e del regolamento (UE) n. 1286/2014
In vigore dal 25 apr 2016
Informazioni fornite a norma della direttiva 2009/65/CE e del regolamento (UE) n. 1286/2014
(, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che distribuiscono quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informano i clienti degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla loro prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:565:oj#art-51