Art. 49

Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti

In vigore dal 25 apr 2016
Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti (, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi appartenenti ai clienti forniscono ai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 laddove pertinenti. 2.   L'impresa di investimento informa il cliente o potenziale cliente dell'eventuale possibilità che i suoi strumenti finanziari o fondi siano detenuti da un terzo per conto dell'impresa, della responsabilità che essa si assume conformemente al diritto nazionale applicabile per qualsiasi atto od omissione di tale terzo, e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente. 3.   Quando gli strumenti finanziari del cliente o potenziale cliente possono, se consentito dal diritto nazionale, essere detenuti in un conto omnibus da un terzo, l'impresa di investimento ne informa il cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano. 4.   Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o dell'impresa d'investimento, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano. 5.   Quando i conti che contengono strumenti finanziari o fondi appartenenti al cliente o potenziale cliente sono o saranno soggetti ad un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli indica in che misura i suoi diritti su tali strumenti finanziari o fondi possano differire di conseguenza. 6.   L'impresa di investimento informa il cliente circa l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che essa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che detiene in relazione ad essi. Laddove applicabile, l'impresa informa il cliente del fatto che un depositario può avere un diritto di garanzia o privilegio o diritto di compensazione in relazione a tali strumenti o fondi. 7.   Prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per conto proprio o per conto di un altro cliente, l'impresa di investimento fornisce al cliente in tempo utile prima dell'utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che le incombono nell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
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