Art. 48
Informazioni sugli strumenti finanziari
In vigore dal 25 apr 2016
Informazioni sugli strumenti finanziari
(, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi di cui al paragrafo 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a)
i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
b)
la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
c)
informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari;
d)
il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti;
e)
eventuali requisiti di margine od obbligazioni analoghe applicabili a strumenti di tale tipo.
3. Quando fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, l'impresa di investimento comunica ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.
4. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, l'impresa di investimento fornisce una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento.
5. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, l'impresa di investimento fornisce al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.
Storico versioni
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