Art. 46

Requisiti generali per le informazioni fornite ai clienti

In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti generali per le informazioni fornite ai clienti (, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, le seguenti informazioni: a) i termini dell'accordo; b) le informazioni di cui all' riguardanti l'accordo o i servizi di investimento o servizi accessori. 2.   Le imprese di investimento forniscono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2. 4.   Le imprese di investimento notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli da 47 a 50 che è d'interesse per un servizio che l'impresa gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole. 5.   Le imprese di investimento assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori. 6.   Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50, se pertinenti per tale offerta o invito: a) offerta di concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio con la persona che risponde alla comunicazione; b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio. Il primo comma non si applica tuttavia se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente deve far riferimento ad uno o più altri documenti che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.
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