Art. 44
Requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
(, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste ai paragrafi da 2 a 8.
2. L'impresa di investimento assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 soddisfino le seguenti condizioni:
a)
le informazioni comprendono il nome dell'impresa di investimento;
b)
le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;
c)
nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;
d)
le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
e)
le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
f)
le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;
g)
le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
b)
le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;
c)
i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.
4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;
b)
le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dall'impresa; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
c)
il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
d)
le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
e)
quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
f)
quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.
5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;
b)
per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f);
c)
le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;
b)
le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
c)
quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;
d)
le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;
e)
le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
8. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti o i servizi dell'impresa di investimento.
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