Art. 43

Tenuta di registrazioni in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento

In vigore dal 25 apr 2016
Tenuta di registrazioni in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento (, paragrafo 3, e della direttiva 2014/65/UE) Le imprese di investimento tengono registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai clienti. Per ciascuna operazione le decisioni prese in merito alle assegnazioni sono registrate al fine di fornire una pista di controllo completa tra i movimenti registrati nei conti dei clienti e le istruzioni ricevute dall'impresa di investimento. In particolare è giustificata chiaramente e registrata l'assegnazione finale effettuata a ciascun cliente investitore. La pista di controllo completa dei passaggi sostanziali del processo di assunzione a fermo e collocamento è messa a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta.
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