Art. 41

Requisiti supplementari in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri

In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti supplementari in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri (, paragrafo 3, e della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure per individuare e gestire i conflitti di interesse che insorgono quando prestano servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, laddove l'impresa di investimento riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione. La commissione, l'onorario o il beneficio monetario o non monetario è conforme ai requisiti di cui all', paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2014/65/UE, è documentato nella politica dell'impresa di investimento sui conflitti di interesse e si riflette nelle disposizioni dell'impresa relative agli incentivi. 2.   Le imprese di investimento che collocano strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da entità appartenenti allo stesso gruppo, presso i loro stessi clienti, inclusi i loro attuali clienti depositanti in caso di enti creditizi o i fondi di investimento gestiti da entità appartenenti al loro gruppo, istituiscono, applicano e mantengono disposizioni chiare ed efficaci per l'individuazione, la prevenzione o la gestione dei potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. Tali disposizioni includono l'ipotesi di astenersi dallo svolgere l'attività, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti. 3.   Quando è richiesta la comunicazione dei conflitti di interesse, le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui all', paragrafo 4, includendo una spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornendo dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti. 4.   Quando gli strumenti in questione sono compresi nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), le imprese di investimento che offrono strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da altre entità del gruppo, ai loro clienti, forniscono a questi informazioni supplementari spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
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