Art. 40
Requisiti supplementari in relazione al collocamento
In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti supplementari in relazione al collocamento
(, paragrafo 3, e della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che collocano strumenti finanziari istituiscono, applicano e mantengono disposizioni efficaci per evitare che le raccomandazioni sul collocamento siano influenzate in maniera inappropriata dai rapporti presenti o futuri.
2. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne efficaci atte a prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono laddove persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa siano coinvolte direttamente in decisioni riguardanti le raccomandazioni sull'assegnazione rivolte al cliente emittente.
3. Le imprese di investimento non accettano pagamenti o benefici da terzi tranne nel caso in cui tali pagamenti o benefici rispondano ai requisiti relativi agli incentivi stabiliti nell' della direttiva 2014/65/UE. In particolare, le pratiche di seguito descritte sono considerate non rispondenti a tali requisiti e pertanto non accettabili:
a)
un'assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi a parte prestati dall'impresa di investimento («laddering»), quali onorari o commissioni sproporzionatamente elevate pagate da un cliente investitore, o volumi di affari sproporzionatamente elevati con commissioni a livelli normali procurati dal cliente investitore quale corrispettivo in cambio di un'assegnazione dell'emissione;
b)
un'assegnazione effettuata a un dirigente o a un funzionario aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento futuro o passato di attività di finanza aziendale («spinning»);
c)
un'assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso l'impresa di investimento da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un funzionario aziendale.
4. Le imprese di investimento istituiscono, attuano e mantengono una politica di gestione delle assegnazioni che definisce il processo di elaborazione delle raccomandazioni sulle assegnazioni. La politica di gestione delle assegnazioni è fornita al cliente emittente prima di accettare di prestare qualsiasi servizio di collocamento. La politica contiene le informazioni disponibili allo stato sulla metodologia di assegnazione proposta per l'emissione.
5. Le imprese di investimento si confrontano con il cliente emittente sul processo di collocamento affinché l'impresa sia in grado di comprendere gli interessi e obiettivi del cliente e di tenerne conto. L'impresa di investimento ottiene il consenso del cliente emittente in merito all'assegnazione per tipologia di cliente proposta per l'operazione nel rispetto della politica di gestione delle assegnazioni.
Storico versioni
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