Art. 38

Requisiti generali supplementari in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento

In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti generali supplementari in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento (, paragrafo 3, e della direttiva 2014/65/UE) 1.   Prima di accettare un mandato per la gestione dell'offerta le imprese di investimento che forniscono consulenza sulla strategia finanziaria aziendale di cui all'allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE e prestano il servizio di assunzione a fermo o collocamento di strumenti finanziari adottano disposizioni per informare il cliente emittente di quanto segue: a) le varie opzioni di finanziamento disponibili presso l'impresa e un'indicazione dell'importo delle commissione applicate per le operazioni associate a ciascuna opzione; b) la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento alla determinazione del prezzo dell'offerta; c) la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento al collocamento dell'offerta; d) dati dettagliati sugli investitori individuati ai quali l'impresa intende offrire gli strumenti finanziari; e) i titoli professionali e i reparti di appartenenza dei singoli soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione di consulenza finanziaria aziendale sul prezzo e l'assegnazione di strumenti finanziari; f) le disposizioni adottate dall'impresa per prevenire o gestire i conflitti di interesse che possono sorgere qualora l'impresa collochi gli strumenti finanziari in questione presso i suoi clienti investitori o nel proprio book. 2.   Le imprese di investimento adottano un processo centralizzato per individuare tutte le operazioni di assunzione a fermo e collocamento dell'impresa e registrare le pertinenti informazioni, inclusa la data in cui l'impresa è stata informata delle potenziali operazioni di assunzione a fermo e collocamento. Le imprese individuano tutti i potenziali conflitti di interesse derivanti da altre attività dell'impresa di investimento, o del gruppo, e attuano adeguate procedure di gestione. Laddove non sia in grado di gestire un conflitto di interesse mediante l'attuazione di adeguate procedure, l'impresa di investimento non effettua l'operazione. 3.   Le imprese di investimento che prestano servizi di esecuzione e ricerca e svolgono anche attività di assunzione a fermo e collocamento provvedono a che siano posti in essere adeguati controlli per gestire potenziali conflitti di interesse tra tali attività e tra i loro diversi clienti a cui sono destinati detti servizi.
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