Art. 24
Audit interno
In vigore dal 25 apr 2016
Audit interno
(, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività dell'impresa di investimento, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a)
elaborare, applicare e mantenere un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi dell'impresa di investimento;
b)
formulare raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e verificarne l'osservanza;
c)
riferire sulle questioni relative all'audit interno conformemente all', paragrafo 2.
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