Art. 22
Conformità
In vigore dal 25 apr 2016
Conformità
(, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di inadempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2014/65/UE da parte dell'impresa e i rischi che ne derivano, e mettono in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla suddetta direttiva.
Le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.
2. Le imprese di investimento istituiscono e mantengono una funzione di controllo della conformità permanente, efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a)
monitorare permanentemente e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1, primo comma, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'impresa;
b)
fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi e delle attività di investimento ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono all'impresa in virtù della direttiva 2014/65/UE;
c)
riferire all'organo di gestione, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione ed efficacia dell'ambiente di controllo complessivo per i servizi e le attività di investimento, ai rischi individuati e all'informazione sul trattamento dei reclami, nonché alle misure correttive adottate o da adottare;
d)
monitorare le operazioni del processo di trattamento dei reclami e considerare i reclami una fonte di informazione nel contesto delle responsabilità generali di monitoraggio.
Al fine di soddisfare i requisiti di cui alle lettere a) e b), la funzione di controllo della conformità conduce una valutazione che funge da base per stabilire un programma di monitoraggio basato sul rischio che prenda in considerazione tutte le aree dei servizi e delle attività di investimento e degli eventuali servizi accessori prestati o esercitati dall'impresa di investimento, incluse le informazioni d'interesse raccolte in relazione al monitoraggio del trattamento dei reclami. Il programma di monitoraggio stabilisce priorità determinate dalla valutazione del rischio di conformità assicurando un monitoraggio esaustivo di tale rischio.
3. Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la funzione di controllo della conformità dispone dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti;
b)
l'organo di gestione nomina e sostituisce un funzionario preposto alla conformità che è responsabile della funzione di controllo della conformità e di qualsiasi informazione relativa alla conformità richiesta dalla direttiva 2014/65/UE e dall', paragrafo 2, del presente regolamento;
c)
la funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione su base ad hoc quando riscontra un rischio rilevante di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE;
d)
i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipano alla prestazione dei servizi e all'esercizio delle attività che sono chiamati a monitorare;
e)
il metodo per la determinazione della retribuzione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non ne compromette né rischia di comprometterne l'obiettività.
4. Un'impresa di investimento è esentata da uno o da entrambi gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera d) o e), qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta e della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati, gli obblighi di cui alla lettera d) o e) non sono proporzionati e che la sua funzione di controllo della conformità continua ad essere efficace. In tal caso, l'impresa di investimento valuta se l'efficacia della funzione di controllo della conformità sia compromessa. La valutazione è riesaminata a cadenza regolare.
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