Art. 21
Requisiti organizzativi generali
In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti organizzativi generali
(, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento rispettano i seguenti requisiti organizzativi:
a)
istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
b)
assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
c)
istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno intesi a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di investimento;
d)
impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
e)
istituire, applicare e mantenere a tutti i livelli pertinenti dell'impresa di investimento un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
f)
conservare registrazioni adeguate e ordinate dell'attività dell'impresa e della sua organizzazione interna;
g)
assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca o non rischi di impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale ciascuna funzione.
Per conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.
2. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle stesse.
3. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono un'idonea politica di continuità dell'attività che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività di investimento in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività di investimento.
4. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure contabili che consentano loro di fornire tempestivamente, se richiesto dall'autorità competente, relazioni finanziarie che presentano un quadro fedele della posizione finanziaria e sono conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili.
5. Le imprese di investimento monitorano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da loro istituiti conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adottano le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
Storico versioni
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