Art. 20
Accesso elettronico diretto
In vigore dal 25 apr 2016
Accesso elettronico diretto
(, paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE)
1. Una persona non è considerata in grado di trasmettere in forma elettronica gli ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente a una sede di negoziazione ai sensi dell', paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE se non può esercitare discrezionalità riguardo alla frazione esatta di secondo dell'inserimento dell'ordine e alla durata dell'ordine in tale lasso di tempo.
2. Una persona non è considerata in grado di effettuare la trasmissione elettronica diretta dell'ordine quando questa avviene attraverso meccanismi di ottimizzazione dei processi di esecuzione che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi in cui esso dovrebbe essere presentato, a meno che tali meccanismi siano integrati nei sistemi del cliente e non in quelli del membro o del partecipante a un mercato regolamentato, a un MTF o a un cliente di un OTF.
Storico versioni
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