Art. 4

Prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio

In vigore dal 25 apr 2016
Prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) Ai fini dell'esenzione di cui all', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale in presenza delle seguenti condizioni: a) esiste un collegamento stretto e fattuale tra l'attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all'attività professionale principale; b) la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell'attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l'attività professionale; c) la persona che svolge l'attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all'attività professionale principale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:565:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo