Art. 5
Prodotti energetici all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica
In vigore dal 25 apr 2016
Prodotti energetici all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica
(, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, un prodotto energetico all'ingrosso deve essere regolato con consegna fisica in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a)
contiene disposizioni che assicurano che le parti del contratto abbiano predisposto meccanismi proporzionati che consentano loro di effettuare o ricevere la consegna della merce sottostante; un accordo di bilanciamento con il gestore del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas è considerato un meccanismo proporzionato quando le parti dell'accordo devono assicurare la fornitura fisica dell'energia elettrica o del gas.
b)
impone alle parti del contratto obblighi incondizionati, illimitati e eseguibili di consegna e di presa in consegna della merce sottostante;
c)
non consente alle parti di sostituire la fornitura fisica con regolamento a pronti;
d)
gli obblighi derivanti dal contratto non possono essere compensati con obblighi di altri contratti tra le parti del contratto, fatto salvo il diritto di tali parti di compensare gli obblighi di pagamento in contanti.
Ai fini della lettera d) la compensazione operativa nei mercati dell'energia elettrica e del gas non è considerata compensazione degli obblighi di un contratto con obblighi derivanti da altri contratti.
2. La compensazione operativa è intesa come una nomina delle quantità di energia elettrica e gas da riversare in una rete quando previsto dalle norme o richiesto da un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell', punto 4, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) per un soggetto che svolge una funzione equivalente a quella del gestore del sistema di trasmissione a livello nazionale. La nomina delle quantità sulla base della compensazione operativa non è a discrezione delle parti del contratto.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, la forza maggiore comprende qualsiasi evento eccezionale o insieme di circostanze al di fuori del controllo delle parti di un contratto che queste non avrebbero potuto ragionevolmente prevedere o evitare esercitando una diligenza adeguata e ragionevole e che impedisce a una o a entrambe le parti del contratto di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
4. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, l'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede comprende ogni evento o insieme di circostanze non qualificabili come forza maggiore ai sensi dal paragrafo 3 che sono definite in modo obiettivo ed espresso nei termini contrattuali e che impediscono a una o a entrambe le parti del contratto, operanti in buona fede, di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
5. L'esistenza di disposizioni sulla forza maggiore o sull'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede non osta a che un contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.
6. L'esistenza di clausole di inadempimento secondo cui una parte ha diritto alla compensazione finanziaria in caso di mancata esecuzione o di esecuzione difettosa del contratto non osta a che il contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.
7. I metodi di consegna per i contratti considerati «regolati con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE comprendono almeno:
a)
la fornitura fisica delle merci stesse;
b)
la consegna di un documento che attribuisce i diritti di proprietà sulle merci o sulla quantità di merci interessata;
c)
altri metodi che comportano il trasferimento dei diritti di proprietà in relazione alla quantità di merci interessata senza la loro consegna fisica, tra cui la notifica, la programmazione o la nomina del gestore di una rete di fornitura energetica che assegna al ricevente la quantità di merci interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:565:oj#art-5