Art. 6

Derivati energetici su petrolio e carbone e prodotti energetici all'ingrosso

In vigore dal 25 apr 2016
Derivati energetici su petrolio e carbone e prodotti energetici all'ingrosso (, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul petrolio sono contratti il cui sottostante è l'olio minerale, di qualsiasi descrizione, e i gas di petrolio, sotto forma sia di liquido sia di vapore, compresi i prodotti, i componenti e i derivati del petrolio e i carburanti petroliferi per il trasporto, ivi compresi quelli con additivi di biocarburante. 2.   Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul carbone sono contratti il cui sottostante è il carbone, definito come sostanza minerale combustibile nera o marrone scura composta da materia vegetale carbonizzata, usato come carburante. 3.   Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati che posseggono le caratteristiche di prodotti energetici all'ingrosso ai sensi dell', punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono derivati il cui sottostante è l'energia elettrica o il gas naturale, in conformità dell', punto 4, lettere b) e d), di detto regolamento.
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