Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 apr 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «soggetto rilevante» in relazione all'impresa di investimento: uno dei seguenti soggetti:
a)
amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
b)
amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
c)
dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
d)
persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
2) «analista finanziario»: un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
3) «esternalizzazione»: accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento;
3 bis) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una delle seguenti persone:
a)
il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
b)
i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
c)
ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata;
4) «operazione di finanziamento tramite titoli» (SFT): un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell', punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
5) «retribuzione»: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;
6) «merce»: qualsiasi bene di natura fungibile che può essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l'energia, come ad esempio l'energia elettrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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