Art. 3
Condizioni che si applicano alla fornitura di informazioni
In vigore dal 25 apr 2016
Condizioni che si applicano alla fornitura di informazioni
1. Quando, ai fini del presente regolamento, le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell', paragrafo 1, punto 62, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:
a)
la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;
b)
la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.
2. Quando, conformemente all' o 50 ovvero all', paragrafo 3, l'impresa di investimento fornisce informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;
b)
il cliente deve acconsentire espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;
c)
al cliente deve essere comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;
d)
le informazioni devono essere aggiornate;
e)
le informazioni devono essere sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.
3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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