Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 25 apr 2016
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l', paragrafo 4, l' e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all', paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). 2.   I riferimenti alle imprese di investimento comprendono gli enti creditizi e i riferimenti agli strumenti finanziari comprendono i depositi strutturati in relazione a tutti i requisiti indicati nell', paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE e le relative disposizioni di esecuzione previste dal presente regolamento.
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