Art. 7
Altri strumenti finanziari derivati
In vigore dal 25 apr 2016
Altri strumenti finanziari derivati
(, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, un contratto che non è un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2 e che non è a scopi commerciali ai sensi del paragrafo 4, è considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati quando soddisfa le seguenti condizioni:
a)
soddisfa uno dei seguenti criteri:
i)
è negoziato in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o a un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
ii)
è espressamente indicato come negoziato in, o disciplinato dalle regole di, un mercato regolamentato, un MTF, un OTF o tale sede di negoziazione di un paese terzo;
iii)
è equivalente a un contratto negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in detta sede di negoziazione di un paese terzo per quanto attiene il prezzo, il lotto, la data di consegna e altri termini contrattuali;
b)
è standardizzato in modo tale che il prezzo, il lotto, la data di consegna e gli altri termini siano stabiliti principalmente mediante riferimento a prezzi pubblicati periodicamente, lotti standard o date di consegna standard.
2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per la vendita di una merce, di un bene o di un diritto secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
a)
2 giorni di negoziazione;
b)
il periodo generalmente accettato nel mercato di tale merce, bene o diritto come periodo di consegna standard.
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna del sottostante sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo di cui al paragrafo 2.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui a tale sezione o all' del presente regolamento è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati se soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)
è regolato a pronti o può essere regolato a pronti a discrezione di una o più delle parti, per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che ne determina la cessazione;
b)
è negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un MTF o a un OTF;
c)
soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1.
4. Un contratto è considerato a scopi commerciali ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE e non è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati ai fini della stessa sezione C, punti 7 e 10, quando soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
a)
è sottoscritto con o da un gestore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell'energia o di una rete di condotte;
b)
è necessario per bilanciare l'approvvigionamento e l'uso dell'energia in un dato momento, incluso il caso in cui la capacità di riserva contrattualizzata da un gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica ai sensi dell', punto 4, della direttiva 2009/72/CE è trasferita da un fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato a un altro fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato con il consenso del gestore del sistema di trasmissione interessato.
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