Art. 9
Consulenza in materia di investimenti
In vigore dal 25 apr 2016
Consulenza in materia di investimenti
(, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all', paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.
Detta raccomandazione è presentata come adatta per tale persona, o è basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e consiste nella raccomandazione di:
a)
comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
b)
esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
Una raccomandazione non è considerata una raccomandazione personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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